Dosimetria Radon Puglia
Riferimenti Normativi
La Legge Regionale 3 novembre 2016 n. 30 – “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato” – stabilisce l’obbligo di misurazione del gas radon in tutti i luoghi accessibili al pubblico su tutto il territorio regionale della Puglia.
La normativa è stata successivamente modificata dall’art. 25 della Legge Regionale 36/2017 del 9 agosto 2017 (pubblicata nel BURP n. 96 dell’11 agosto 2017).
AGGIORNAMENTO NORMATIVO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PRIORITARIE (2025)
La normativa regionale si allinea alle disposizioni nazionali e rafforza le misure di prevenzione nelle zone più esposte.
Comuni individuati come AREA PRIORITARIA:
CASARANO, SURBO, MINERVINO DI LECCE, CAMPI SALENTINA, MAGLIE, ZOLLINO, COPERTINO, LECCE.
Obblighi di misurazione per diverse tipologie di edifici
Edifici strategici e scolastici
Secondo il D.M. 14.01.2008, gli edifici strategici, comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido e le scuole materne, devono rispettare un limite massimo di concentrazione di radon pari a 300 Bq/m³ negli ambienti chiusi.
La misurazione deve essere effettuata esclusivamente con strumentazione passiva.
Interrati, seminterrati e locali a piano terra
Negli edifici diversi da quelli scolastici e strategici, ma comunque aperti al pubblico (esclusi gli edifici residenziali e i vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete), il limite massimo di concentrazione di radon è anch’esso fissato a 300 Bq/m³, misurato con strumentazione passiva.
Sono esenti dall’obbligo di misurazione i locali a piano terra con una superficie inferiore a 20 m², a meno che non siano strutturalmente collegati ad altri locali, superando così il limite dimensionale previsto. Per ottenere l’esenzione, i locali devono inoltre essere dotati di adeguata ventilazione.
Modalità di misurazione del gas radon
La misurazione della concentrazione di gas radon viene eseguita tramite rivelatori a tracce nucleari CR-39, una tecnologia di strumentazione passiva ad alta affidabilità.
Il processo di misurazione prevede semplici passaggi:
- Posizionamento dei rivelatori: collocati a un’altezza compresa tra 1 e 3 metri dal suolo, lontano da fonti di calore e ventilazione artificiale.
- Periodo di monitoraggio: un anno intero, suddiviso in due semestri:
- Primavera-Estate
- Autunno-Inverno
- Raccolta e analisi: al termine del periodo di esposizione, i rivelatori vengono recuperati e analizzati per determinare il valore medio annuale di concentrazione del gas radon.
Obblighi di comunicazione dei risultati
Al termine della campagna di misurazione, LB Servizi si occupa della predisposizione e trasmissione della comunicazione ufficiale ai seguenti enti:
- Comune di riferimento
- ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia)
La comunicazione deve essere inviata entro un mese dalla conclusione del rilevamento.
Sanzioni in caso di inadempienza
Se le misurazioni non vengono trasmesse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, il Comune provvederà a intimare il rispetto dell’obbligo mediante ordinanza, concedendo un ulteriore termine massimo di 30 giorni.
Se anche questo termine viene superato senza la trasmissione dei dati, è prevista la sospensione della certificazione di agibilità dell’edificio inadempiente.
Maggiori Informazioni
Per approfondire la normativa e i requisiti tecnici richiesti:
- ARPA Puglia – FAQ Radon
- Legge Regionale n. 30 del 3/11/2016
- Radon-Puglia-Aggiornamento-Legge-Regionale.pdf
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1523
Per qualsiasi altra necessità, LB Servizi è a disposizione per fornire supporto tecnico e consulenza sulla gestione del rischio radon.
