Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale, derivante dal gas radon in ambiente confinato. Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13
Gli esercenti di attività aperte al Pubblico, devono provvedere, entro e non oltre il 16 ottobre 2019, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgersi su base annuale.
Le modifiche apportate alla Legge Regionale n. 13/2019 non hanno interessato l’Art. 4, comma 2 che dispone l’obbligo di effettuare le misure e la sospensione della certificazione di agibilità per tutti coloro che non avranno ottemperato entro i termini.
La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13
“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”, prescrive la misura di radon, su tutto il territorio regionale, per tutti i luoghi accessibili al pubblico e per gli edifici strategici tra cui quelli destinati all’istruzione.
Per gli edifici strategici
di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra
degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.
La misura
è effettuata con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo CR-39 pronti all’uso: sarà necessario unicamente estrarre i dispositivi dal plico di spedizione e posizionarli ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d’aria. La misura verrà determinata come valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.
Il termine delle attività di misura
sarà nostra cura predisporre la comunicazione da trasmettere entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato.
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.