Dosimetria Radon Puglia

Riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato.

Legge Regionale 3 Novembre 2016 n. 30

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”, così come modificata dall’art. 25 dalla Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), prescrive la misura di Radon per tutti i luoghi accessibili al pubblico, indipendentemente dalla loro localizzazione, su tutto il territorio regionale.

Per gli edifici strategici

di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra

degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione.
 

La misura è effettuata

con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari del tipo      CR-39 pronti all’uso: sarà necessario unicamente estrarre i dispositivi dal plico di spedizione e posizionarli ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri, in un’area lontana dalle fonti di calore e di ricambio d’aria. Verrà determinata come valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.

Al termine delle attività di misura

sarà nostra cura predisporre la comunicazione da trasmettere entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.